Equity crowdfunding: come investire puntando sulla startup vincente

Ogni singola goccia è fondamentale, per dare vita al mare, e questo principio si mantiene valido anche nella quotidianità

StartupTutti i giovani sognano (o almeno dovrebbero farlo), ma non tutti dispongono delle risorse necessarie a concretizzare i propri progetti, né hanno le “spalle coperte” e un “paracadute” disponibile sotto forma di portafoglio di papà.

L’avvento della rete ha dato un sostanzioso contributo in termini di democratizzazione delle opportunità, come dimostrano iniziative quali il crowdfunding, la raccolta fondi dal basso finalizzata alla realizzazione di un progetto. 

Sempre più spesso questo metodo di finanziamento viene utilizzato anche dagli startupper. Le declinazioni possibili sono molteplici, e, negli ultimi tempi, un peso crescente ha assunto l’equity crowdfunding, che consente agli aspiranti contributori di partecipare sotto forma di investitori, ovvero acquistando uno o più titoli societari.

 

Qual è il quadro normativo di riferimento?

StartupA tratteggiare opportunità e limiti relativi all’equity crowdfunding è intervenuto, in una prima fase, il D.L. n.179/2012 (articolo 30). La misura di legge aveva circoscritto l’utilizzo di tale strumento alle startup innovative.

Nel 2015 è poi subentrato l’Investment Compact (D.L. n.3), che ha esteso alle PMI innovative, ai soggetti deputati all’investimento collettivo del risparmio e alla società di capitali focalizzate su startup e piccole e medie imprese, la possibilità di ricorrere all’equity crowdfunding. 

Così, il regolamento di attuazione targato Consob (Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013) è stato modificato dalla Delibera n.19520 del 24 febbraio 2016.

Come si è tradotta, in concreto, la variazione degli elementi normativi di riferimento? L’intento di fondo è stato quello di ampliare il target di potenziali investitori facilitando il contatto con le startup.

L’equity crowdfunding viene effettuato tramite portali web autorizzati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, e registrati nell’apposito elenco tenuto da quest’ultima.

Cosa è cambiato per le startup?

StartupIn fase iniziale gli istituti di credito erano tenuti ad accertarsi che l’ipotetico investimento fosse commisurato alle nozioni e all’esperienza dell’aspirante finanziatore; a seguito della riforma andata a regime nel 2016, invece, il compito è stato trasferito alle piattaforme web.

Dunque, se l’investitore è un privato, nel caso in cui il singolo ordine ammonti a 500 euro, o il cumulo delle transazioni annuali a 1.000 euro, il portale non deve indirizzarlo agli intermediari finanziari per la compilazione del questionario MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

Il tetto massimo è invece di 5.000 euro per il singolo ordine e 10.000 per quelli su base annuale, se l’investitore è una persona giuridica.

Un settore in crescita

L’attività di equity crowdfunding ha preso quota nel corso dello scorso anno. Il 2017 si è infatti concluso con un incremento del 123%; sono bastati sei mesi per raggiungere i volumi dell’intero 2016.

In tre anni il settore ha raggiunto un valore di circa 13 milioni di euro, consentendo di finanziare più di 50 aziende. Insomma, considerando l’iniziale svantaggio dell’Italia rispetto ad altri Paesi, si può considerare ottimisticamente il quadro, nel suo complesso.

L’arco degli startupper si arricchisce quindi di un’ulteriore freccia.

 
 
francesca garrisi
 
 

 
 

 

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